Le regole per l’avvio e la gestione di un agriturismo sono fissate da leggi regionali, coordinate dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006.
In sintesi:
Requisiti soggettivi
Chi svolge l’attività agrituristica deve essere un imprenditore agricolo (articolo 2135 del Codice Civile) e  utilizzare la propria azienda in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento  di animali. L’attività può essere svolta sia in forma di impresa individuale o societaria, in cui almeno uno dei soci deve avere la qualifica di imprenditore agricolo.
Requisiti oggettivi
L’agriturismo deve prestare uno o più servizi di ospitalità, tra:

– dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

– somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, ivi compresi a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, – IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

– organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

– organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche tramite convenzioni con enti locali per valorizzare territorio e patrimonio rurale.

Per aprire un agriturismo è necessario aprire Partita IVA compilando il modello AA9/12 (impresa individuale) o AA7/10 (contribuenti diversi dalle persone fisiche). Il codice attività da usare è 55.20.52. Nel caso si preveda  un volume d’affari annuo superiore a 7mila euro è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio. Entro 30  giorni dall’inizio dell’attività è necessario anche presentare la SCIA al comune di competenza.
Regime fiscale
La disciplina fiscale applicabile all’attività agrituristica non è quella per le attività agricole (art. 32, comma 2  del Tuir) visto che l’agriturismo produce reddito di impresa. Il legislatore ha introdotto un regime fiscale ad  hoc (articolo 5, commi 1 e 2, della Legge n. 413/1991) che prevede:
-imposte dirette: determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficiente del 25%;
-IVA: riduzione del 50% per operazioni imponibili (è necessario l’applicazione separata dell’IVA per l’attività agricola e quella agrituristica).
Il contribuente può rinunciare al regime forfettario optando per quello ordinario.
Inoltre, con la sentenza n. 4606 del 9 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito la legittimità della  detrazione IVA conseguente alla ristrutturazione di immobili adibiti ad agriturismo.
Occorre infatti distinguere:
– gli immobili ad uso abitativo (secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale) che implicano il    godimento diretto da parte del consumatore finale,
– gli immobili ad uso abitativo utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente a oggetto attività “agrituristica”, per i quali la funzione abitativa dell’immobile (mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità e la ricettività) è strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata a IVA, non potendo escludersi per questi ultimi l’applicazione, ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972, dell’ordinario regime di detrazione delle spese inerenti.
Di conseguenza, gli immobili ad uso abitativo impegnati per un’attività ricettiva che effettua servizi soggetti a  IVA devono essere considerati fiscalmente come fabbricati strumentali  ammettendo così la detraibilità IVA  anche se l’impresa è un agriturismo.
Obblighi
Chi svolge attività agrituristica deve effettuare:
– Comunicazione annuale dati IVA e Dichiarazione IVA;
– Modello 770 (per ritenute durante il periodo d’imposta);
– Modello Unico;
– Modello IRAP.
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