Le regole per l’avvio e la gestione di un agriturismo sono fissate da leggi regionali, coordinate dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006.
Requisiti soggettivi
Chi svolge l’attività agrituristica deve essere un imprenditore agricolo (articolo 2135 del Codice Civile) e utilizzare la propria azienda in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali. L’attività può essere svolta sia in forma di impresa individuale o societaria, in cui almeno uno dei soci deve avere la qualifica di imprenditore agricolo.
Requisiti oggettivi
L’agriturismo deve prestare uno o più servizi di ospitalità, tra:
– dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
– somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, ivi compresi a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, – IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
– organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
– organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche tramite convenzioni con enti locali per valorizzare territorio e patrimonio rurale.
Per aprire un agriturismo è necessario aprire Partita IVA compilando il modello AA9/12 (impresa individuale) o AA7/10 (contribuenti diversi dalle persone fisiche). Il codice attività da usare è 55.20.52. Nel caso si preveda un volume d’affari annuo superiore a 7mila euro è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio. Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività è necessario anche presentare la SCIA al comune di competenza.
Regime fiscale
La disciplina fiscale applicabile all’attività agrituristica non è quella per le attività agricole (art. 32, comma 2 del Tuir) visto che l’agriturismo produce reddito di impresa. Il legislatore ha introdotto un regime fiscale ad hoc (articolo 5, commi 1 e 2, della Legge n. 413/1991) che prevede:
-imposte dirette: determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi il coefficiente del 25%;
-IVA: riduzione del 50% per operazioni imponibili (è necessario l’applicazione separata dell’IVA per l’attività agricola e quella agrituristica).
Il contribuente può rinunciare al regime forfettario optando per quello ordinario.
Inoltre, con la sentenza n. 4606 del 9 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito la legittimità della detrazione IVA conseguente alla ristrutturazione di immobili adibiti ad agriturismo.
Occorre infatti distinguere:
– gli immobili ad uso abitativo (secondo la corrispondente destinazione urbanistica e catastale) che implicano il godimento diretto da parte del consumatore finale,
– gli immobili ad uso abitativo utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente a oggetto attività “agrituristica”, per i quali la funzione abitativa dell’immobile (mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità e la ricettività) è strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata a IVA, non potendo escludersi per questi ultimi l’applicazione, ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972, dell’ordinario regime di detrazione delle spese inerenti.
Di conseguenza, gli immobili ad uso abitativo impegnati per un’attività ricettiva che effettua servizi soggetti a IVA devono essere considerati fiscalmente come fabbricati strumentali ammettendo così la detraibilità IVA anche se l’impresa è un agriturismo.
Obblighi
Chi svolge attività agrituristica deve effettuare:
– Comunicazione annuale dati IVA e Dichiarazione IVA;
– Modello 770 (per ritenute durante il periodo d’imposta);
– Modello Unico;
– Modello IRAP.
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