Trasparenza e reclami
PRIVACY
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO)
Dott.ssa Giorgia Artuli
- recapito postale: Via dell’Elettronica 16 – 00144 Roma
- numero telefonico: + 39 06/3208626
- e-mail: g.artuli@ipeconfidi.it
- indirizzo di posta elettronica certificata: confidipecoop@legalmail.it
Atto di informazione per la protezione dei dati
Modello esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali
TRASPARENZA
Foglio informativo
Principali diritti del cliente
Documento di sintesi
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 108/96
RECLAMI
Controversie con la clientela:
Nel nostro sito potete trovare sia lo Statuto della cooperativa, che regola i rapporti tra i soci e la società e nei confronti dei terzi, che il Regolamento Interno, che regola la gestione della cooperativa nei riguardi dell’attività istituzionale di garanzia.
Il socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di I.P.E. COOP. CONFIDI in forma scritta consegnando il seguente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, o trasmettendolo tramite:
- posta ordinaria/raccomandata A/R indirizzata a I.P.E. COOP. CONFIDI, Responsabile Ufficio Reclami, Via dell’Elettronica 16, 00144 Roma;
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail ipeconfidi@ipeconfidi.it;
- posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo pec confidipecoop@legalmail.it.
I.P.E. COOP. CONFIDI risponderà entro 60 giorni.
Se il Cliente/Socio non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a I.P.E. COOP. CONFIDI;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente/Socio deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, innanzi all’Organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Guida all’arbitro bancario finanziario
RENDICONTAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI